CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
§ 1 Ambito di applicazione:
- Le presenti condizioni di vendita si applicano esclusivamente a imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o patrimoni speciali di diritto pubblico ai sensi di
- 310 comma 1 BGB. Accettiamo condizioni del committente in contrasto o diverse dalle nostre condizioni di vendita solo se approviamo espressamente per iscritto la loro validità.
- Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i contratti, anche futuri, che stipuliamo con il committente, nella misura in cui si tratti di atti giuridici analoghi.
- Eventuali accordi individuali presi con l’acquirente (incluse intese accessorie, integrazioni e modifiche) prevalgono sempre sulle presenti condizioni di vendita. Ai fini del contenuto di tali accordi, fa fede, salvo prova contraria, un contratto scritto o la nostra conferma scritta.
- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e migliorie ai nostri articoli, a condizione che ciò sia ragionevole per il committente tenendo conto dei nostri interessi.
- I diritti del committente derivanti dal contratto sono trasferibili solo previa nostra autorizzazione scritta.
- Il committente è tenuto ad informarci circa le norme giuridiche, amministrative ed altre disposizioni, condizioni e standard vigenti nel luogo d’installazione dell’oggetto del contratto, in particolare relative all’esecuzione della fornitura, al montaggio, al funzionamento, alla prevenzione di malattie e infortuni, a normative valutarie, restrizioni all’esportazione o importazione e, in generale, tutte le disposizioni in grado di ritardare o impedire la consegna; il committente è responsabile per le conseguenze derivanti dalla mancanza delle autorizzazioni necessarie.
§ 2 Offerta e conclusione del contratto:
- Qualora un ordine venga considerato come offerta ai sensi del § 145 BGB, possiamo accettarlo entro due settimane.
§ 3 Prezzi e condizioni di pagamento:
- Determinante ai fini del calcolo del prezzo è il prezzo valido il giorno della consegna o del servizio, maggiorato dell’IVA vigente, a meno che non sia stato concordato un prezzo diverso. I prezzi si intendono franco fabbrica, esclusi i costi di imballaggio e trasporto, eventuale assicurazione, montaggio, dazi doganali e noli. La validità dell’offerta si trova in ciascuna offerta. Restiamo vincolati ai prezzi e ai dati indicati per massimo sei mesi, salvo diverso accordo. Se è stata accordata una consegna franco destinatario, questa si intende franco punto di ricezione del committente, esclusa la tassa di maneggio. Costi e rischi dovuti a particolari modalità di spedizione richieste dal committente (p. es. espresso, spedizione rapida, aerea) sono a suo carico, così come i costi di consegne parziali richieste. In caso di spedizione con mezzo proprio, verrà addebitata una quota di costo di trasporto.
- Imposte, tasse contrattuali, bolli, tasse di esportazione, importazione e transito, dazi e tasse doganali, spese amministrative e simili sono a carico del committente.
- I prezzi indicati nella conferma di ordine sono vincolanti per una consegna entro quattro mesi dalla conclusione del contratto. In caso di consegna successiva, abbiamo diritto ad aumentare i prezzi qualora dopo la conclusione del contratto cambino le condizioni, in particolare se aumentano i prezzi delle materie prime, stipendi, oneri accessori e/o costi di trasporto. In tal caso, le variazioni di prezzo sono consentite solo nei limiti e come compensazione degli aumenti di prezzo e costi menzionati.
- La sospensione di pagamenti da parte del committente è esclusa, salvo che i controcrediti derivino da un altro rapporto contrattuale. Se il controcredito deriva dallo stesso rapporto contrattuale, la sospensione di pagamenti è consentita solo se il controcredito è incontestato o stabilito legalmente.
- In caso di ritardo nel pagamento di un credito, siamo autorizzati a sospendere le forniture di tutti i contratti con il committente fino ad avvenuto integrale adempimento di tutti i crediti a nostro favore. Se, dopo il decorso infruttuoso di un termine fissato di pagamento, il committente non adempie, LockTec può recedere da tutti i contratti non ancora eseguiti. Ci riserviamo il diritto di rivendicare ulteriori danni per il ritardo.
- Gli importi dovuti in ritardo devono essere soggetti, salva la richiesta di un ulteriore risarcimento, ad interesse pari a 9 punti percentuali sopra il tasso base della Deutsche Bundesbank.
- Pagamenti ricevuti non assegnati a uno specifico numero di fattura vengono sempre imputati al debito più antico.
- Gli importi delle fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data della fattura senza sconti e, se non diversamente concordato, in EURO. Ai fini della scadenza del pagamento fa testo la data dell’accredito a nostra disposizione senza riserve. Il mancato rispetto del termine di pagamento e un pagamento incompleto costituiscono inadempienza anche senza nostro sollecito.
- Fatturazione, verifica delle fatture e modifiche successive
Il committente è tenuto a comunicarci tutti i dati necessari e richiesti per una corretta fatturazione, in particolare indirizzo di fatturazione, destinatario fattura, referente, numeri di ordine o commessa, centri di costo, ID canale, indirizzi e-fatture e altre referenze interne o voci di assegnazione, al più tardi al momento dell’ordine, completi e corretti. Le eventuali modifiche vanno comunicate immediatamente. Le fatture devono essere verificate tempestivamente alla ricezione. Contestazioni relative all’importo, all’ambito della prestazione, all’assegnazione o a altre anomalie evidenti devono essere comunicate in forma scritta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura. La contestazione di singole voci non giustifica il mancato pagamento di somme non contestate. Le somme non contestate restano dovute entro la scadenza concordata. Se sono necessarie modifiche o nuove emissioni della fattura dopo la corretta emissione su richiesta o per cause riconducibili al committente, in particolare per ordini comunicati o modificati successivamente, centri di costo, destinatari, indirizzi di fatturazione o altre referenze specifiche del cliente, restano invariate la data e la scadenza originarie. Per la lavorazione successiva, inclusa eventuale cancellazione, correzione contabile, riemissione e nuovo invio elettronico, abbiamo diritto a un importo forfettario secondo l’offerta, la conferma d’ordine o un altro accordo. Il committente può dimostrare un minor onere.
La tariffa non viene addebitata qualora la modifica sia dovuta a errore imputabile a noi o la fattura iniziale non soddisfi i requisiti di legge.
§ 4 Proprietà intellettuale e diritti di proprietà industriale:
- Restano di nostra proprietà e soggetti a diritto d’autore tutti i documenti relativi all’offerta, quali disegni tecnici, immagini, prospetti ecc. – anche in formato elettronico – da noi redatti o sviluppati. Non devono essere resi accessibili a terzi senza nostra esplicita autorizzazione scritta. I codici sorgente del software e i dati di progettazione non fanno parte dell’offerta e non vengono forniti. In caso di recesso o annullamento di un ordine, tutti i diritti di utilizzo sui documenti, dati e informazioni forniti da LockTec decadono. Su richiesta LockTec, tutti i documenti devono essere restituiti o distrutti immediatamente. I codici sorgente del software e i dati di progettazione non fanno parte dell’offerta e non vengono forniti. I diritti d’uso dei software sono regolati da separato contratto di licenza e uso software.
§ 5 Trasferimento del rischio – Responsabilità per difetti – Richieste di risarcimento danni:
- La spedizione avviene sempre a rischio e, salvo diverso accordo, a spese del committente. Con la consegna della merce all’azienda di trasporto, o comunque con l’uscita dalla nostra sede, il rischio di perdita o deterioramento accidentale della merce passa in ogni caso al committente. Se il trasporto avviene con nostri mezzi e personale, ogni rischio passa al termine delle operazioni di carico. In caso di ritardo nella consegna indipendente da noi, il rischio passa dal giorno in cui viene comunicata la disponibilità della spedizione.
- I diritti di garanzia del committente presuppongono che egli abbia adempiuto correttamente ai suoi obblighi di ispezione e denuncia dei vizi ai sensi del § 377 HGB.
- Il committente è tenuto a controllare immediatamente dopo la consegna le caratteristiche rilevanti della merce per l’uso previsto e a segnalarci immediatamente, in forma scritta e entro otto giorni, vizi evidenti o riscontrati. Il giorno della consegna o del completamento del montaggio da parte di LockTec è considerato come data di accettazione.
- I diritti per vizi occulti cadono in prescrizione 12 mesi dopo la consegna della merce da parte nostra. Prima di ogni restituzione, occorre la nostra approvazione.
- Se, nonostante tutta l’attenzione prestata, la merce consegnata presenta un difetto già esistente al momento del passaggio del rischio, provvediamo, a condizione di tempestiva denuncia del vizio, a nostra discrezione a riparazione o sostituzione. Deve esserci sempre data possibilità di adempimento successivo in un termine ragionevole, diversamente siamo esonerati da responsabilità per vizi.
- In caso di insuccesso della riparazione, il committente – fatto salvo il risarcimento danni – può recedere dal contratto o ridurre il prezzo.
- LockTec non si assume responsabilità per danni e difetti derivanti in particolare da:
– Uso improprio o non conforme
– Montaggio errato o messa in funzione da parte del committente o di terzi incaricati
– Usura naturale
– Utilizzo di ricambi o materiali di consumo non originali LockTec
– Trattamento errato o negligente
– Mezzi di esercizio o pulizia inadeguati
– Lavori edili difettosi, terreno di fondazione non idoneo
– Influssi chimici, elettrochimici o elettrici non imputabili a LockTec - Non sussistono diritti per vizi in caso di scostamenti irrilevanti da quanto concordato (ad es. minime variazioni di misura, peso, spessore, colore, lavorazione, costruzione), in caso di irrilevante limitazione della fruibilità, usura naturale o danni derivanti dopo il passaggio del rischio da trattamenti errati o negligenti, uso eccessivo, mezzi di esercizio inadeguati, lavori edili difettosi, terreno inadatto, fattori particolari esterni non inclusi nelle previsioni contrattuali. Se il committente o terzi effettuano riparazioni non conformi o modifiche, anche per questi casi e loro conseguenze non vi è diritto a rivendicare difetti. Non è ammesso esigere da LockTec il rimborso delle spese di interventi da parte di terzi.
- I diritti del committente per le spese necessarie all’adempimento successivo (trasporto, percorso, lavoro, materiali) sono esclusi nella misura in cui gli oneri aumentano per la successiva collocazione della merce in altro luogo che non sia la sede del committente, salvo che tale collocazione rientri nell’uso previsto.
- Il committente non può rifiutare la consegna della fornitura per la presenza di vizi.
- Gestione della garanzia: salvo diverso accordo di legge o contrattuale, il termine di garanzia per beni e impianti forniti da LockTec è di 12 mesi dalla data di consegna o dalla data rilevante secondo § 7. La garanzia si limita esclusivamente a difetti di materiale, costruzione e fabbricazione. La gestione della garanzia avviene di norma tramite procedura di spedizione/scambio. Le parti difettose devono essere restituite a LockTec previa intesa. Dopo verifica e riconoscimento della legittimità, avverrà la sostituzione o riparazione a scelta LockTec. La sostituzione dei ricambi è a cura del committente o di personale specializzato da lui incaricato. I costi e rischi di spedizione, smontaggio, montaggio, attivazione, trasferte, tempi di viaggio ed eventuali prestazioni in loco sono a carico del committente, salvo diversa prescrizione di legge. Il luogo di adempimento per tutte le rivendicazioni di garanzia è la sede LockTec GmbH. Per componenti, gruppi o sistemi prodotti da terzi, la cui verifica, riparazione o autorizzazione deve essere svolta dal produttore o da enti da esso autorizzati per obblighi legali, normativi o di sicurezza, la valutazione della garanzia avviene tramite il relativo produttore o ente da esso designato. In tali casi, LockTec non è obbligata né legittimata a intervenire, riparare, autorizzare o fare valutazione tecnica propria. La decisione circa l’esistenza di un caso di garanzia compete esclusivamente al produttore o alla struttura di controllo da esso incaricata. LockTec assiste il committente nell’ambito del ragionevole per la gestione di tali situazioni.
Condizione per le prestazioni di garanzia è che:
• l’impianto sia stato utilizzato in conformità alle istruzioni di esercizio, manutenzione e montaggio;
• siano stati utilizzati esclusivamente ricambi originali, materiali di consumo originali o componenti espressamente autorizzati da LockTec;
• riparazioni, modifiche o interventi siano stati eseguiti esclusivamente da LockTec o da personale da essa autorizzato.
Sono esclusi da garanzia in particolare danni o vizi derivanti da:
• uso o esercizio non corretto;
• montaggio non corretto o attivazione errata;
• manutenzione o cura omessa;
• usura naturale o consumo;
• vandalismo o danneggiamento intenzionale;
• effetti di incendio, acqua, ambiente o altri fattori esterni;
• disturbi di rete, sovratensioni o cortocircuiti;
• influssi chimici, elettrochimici o elettrici;
• uso di mezzi di esercizio o pulizia inadeguati;
• modifiche lato cliente a hardware, software, rete o sistemi di comunicazione;
• interventi non autorizzati;
• lavori edili difettosi o fondazioni non idonee;
• forza maggiore.
Materiali di consumo e parti soggette a usura operativa sono esclusi dalla garanzia. La garanzia decade in particolare in caso di modifiche, danneggiamenti o rimozione di numeri di serie o altri identificativi.
§ 6 Altra responsabilità:
- Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti CGV o dalle disposizioni seguenti, rispondiamo per violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali secondo le disposizioni di legge.
- Rispondiamo per danni – a prescindere dal motivo legale – nell’ambito della responsabilità per colpa grave o dolo. In caso di colpa lieve rispondiamo, salvo limiti legali (ad es. diligenza in affari propri; violazione non essenziale), solo
a) per danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute,
b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo la cui adempienza consente l’esecuzione conforme del contratto e su cui il partner normalmente confida o può confidare); in tal caso la nostra responsabilità è comunque limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificabile.
c) Le limitazioni di responsabilità di cui sopra valgono anche per violazioni commesse da persone delle quali rispondiamo per legge, a nostro vantaggio o svantaggio. Non valgono se abbiamo occultato fraudolentemente un vizio o assunto una garanzia sulla qualità della merce e per i diritti dell’acquirente ex legge sulla responsabilità da prodotto.
§ 7 Tempi e termini di consegna:
- Salvo diversa indicazione espressa nella conferma d’ordine, i termini di consegna sono da intendersi indicativi, sebbene LockTec si impegni a rispettarli. Tuttavia non ne garantiamo in alcun modo il rispetto.
- Il termine di consegna decorre da chiarimento totale degli aspetti commerciali e tecnici, nonché dal ricevimento della conferma d’ordine firmata, dell’approvazione tecnica firmata, di tutta la documentazione necessaria fornita dal cliente e dell’eventuale acconto concordato.
- Se il committente ritarda l’accettazione o viola colpevolmente altri obblighi di collaborazione, siamo legittimati a richiedere il risarcimento dei danni, incluse eventuali spese aggiuntive. Restano soddisfatti i nostri ulteriori diritti. In tal caso, il rischio di perdita accidentale o deterioramento accidentale della merce passa al committente nel momento in cui entra in mora di accettazione o diadempimento.
- Il termine di consegna pattuito si prolunga, fatte salve altre nostre prerogative in caso di mora, almeno per il periodo necessario al committente per adempiere agli obblighi previsti dal contratto. In seguito il tempo di consegna dipende dalla capacità LockTec disponibile.
- In caso di mancato rispetto di un termine di consegna fissato in modo espresso e scritto da LockTec, il committente può fissare una congrua proroga per iscritto. Se nemmeno decorso tale termine LockTec adempie, il committente può avvalersi dei diritti previsti dalla legge e recedere dal contratto. Su nostra richiesta, il committente è tenuto a dichiarare entro un termine ragionevole se, nonostante il ritardo, esige l’esecuzione contrattuale o se rifiuta la prestazione.
- Ritardi nella consegna dovuti a cause non imputabili a LockTec (ad es. problemi di traffico o aziendali, carenza di materie prime o energia, sciopero o serrata, forza maggiore) esonerano LockTec, anche se dovessero interessare fornitori o subfornitori, dall’obbligo di consegna per l’intero periodo dell’impedimento ed un congruo periodo di riavvio, a patto che detti fattori influiscano realmente sulla realizzazione o consegna del bene. Se la prestazione diventa impossibile per le summenzionate cause, LockTec può recedere in tutto o in parte dal contratto. Le tipiche settimane di festività e le chiusure aziendali non sono considerate settimane lavorative.
- Se montaggio, consegna o collaudo sono ritardati per cause riconducibili al cliente, in particolare per ritardi da parte di terzi incaricati dal cliente, subfornitori, ditte o altri appartenenti alla filiera, LockTec è titolata a mettere in magazzino a pagamento i prodotti già realizzati dalla data della disponibilità indicata. L’entità e la fatturazione dei costi di deposito e di disponibilità sono stabiliti dall’offerta, dalla conferma d’ordine o da altro accordo individuale. Rimangono salvi ulteriori diritti. Le condizioni di pagamento e i relativi obblighi rimangono invariati. Svantaggi, costi o rischi dovuti ad una riduzione delle garanzie del produttore, dei termini di garanzia del fornitore o della disponibilità di componenti per ritardi imputabili a richieste del cliente o a sua responsabilità, non sono a carico di LockTec.
- Costi aggiuntivi derivanti da spostamenti, cancellazioni o interruzioni di date di consegna/montaggio/esecuzione convenute per iniziativa del cliente potranno essere addebitati al cliente in base all’offerta, conferma d’ordine o altro accordo individuale.
- Se la consegna, il montaggio o la messa in servizio sono rinviati per motivi riconducibili al committente, il termine di garanzia decorre, indipendentemente dalla data effettiva di fornitura/montaggio/attivazione, al momento della comunicazione della disponibilità alla consegna da parte LockTec.
- Se il committente rifiuta la consegna anche dopo una congrua proroga, siamo legittimati, fatti salvi altri diritti, ad esigere un indennizzo forfettario per inadempimento pari al 100% del prezzo di acquisto dell’hardware. Al committente resta il diritto di provare che il danno subito da LockTec sia minore o nullo. Resta salva la nostra possibilità di vantare danni ulteriori comprovati.
§ 8 Riserva di proprietà:
- Ci riserviamo la proprietà sulla merce da noi fornita e sugli eventuali beni derivati dalla sua lavorazione o trasformazione, fino al completo soddisfacimento di tutte le nostre pretese derivanti dal rapporto d’affari con il committente, presenti e future, anche condizionate o soggette a termine, a prescindere dalla causa giuridica. Tra le pretese garantite vi è in particolare il credito del prezzo di acquisto. Sono comprese anche le spese connesse alla conclusione ed esecuzione del contratto, alla preservazione della cosa, all’esercizio dei diritti di riserva, tra cui: costi di accettazione, spedizione, imballaggio, interessi di mora e scadenza, costi di immagazzinaggio, assicurazione e spese legali. In caso di operazioni con un imprenditore, in caso di ritardo nei pagamenti, siamo autorizzati ad esercitare i diritti derivanti dalla riserva senza previa risoluzione.
- Il committente è obbligato, finché la proprietà non gli è stata trasferita, a custodire e conservare con cura la cosa acquistata. Fintanto che la proprietà non sarà trasferita, il committente dovrà informarci immediatamente per iscritto in caso di sequestro o altri interventi di terzi. Qualora il terzo non fosse in grado di rimborsarci le spese processuali e stragiudiziali ai sensi del § 771 ZPO, il committente sarà responsabile per l’insoluto.
- Se il committente non rispetta i suoi obblighi contrattuali nei nostri confronti, siamo autorizzati a rivendicare la restituzione della merce in riserva. Il committente non gode di alcun diritto di possesso. In caso di ritiro della merce tutti i costi, anche per nuova consegna, sono a carico del committente. In tali casi, il committente deve risarcire anche deprezzamenti senza colpa. Rimane salva la possibilità per LockTec di far valere ulteriori danni. LockTec può in ogni momento controllare lo stato e la presenza delle merci in riserva e accedere ai relativi magazzini mediante persona incaricata. In caso di vendita della merce in riserva con riserva di proprietà prolungata, LockTec può richiedere l’accesso alla contabilità del committente. La rivendita della merce in riserva è vietata senza consenso scritto LockTec.
- Se la merce in riserva viene venduta dal committente insieme a proprie merci o merci di terzi, ad esempio software, allo stato non lavorato, il committente cede il credito derivante dalla rivendita per un importo pari al valore della merce in riserva. Se la quota di prezzo della nostra merce in riserva nella vendita supera il suo valore, LockTec ha comunque diritti anche sul maggior valore.
- Nel caso di lavorazione della merce in riserva, veniamo considerati produttori e acquisiamo la proprietà sul nuovo prodotto, senza che da tale trasferimento nascano diritti per il committente. Se la lavorazione avviene assieme ad altri materiali, acquisiamo la comproprietà sul prodotto risultante proporzionalmente al valore fatturato lordo della merce in riserva rispetto a quello degli altri materiali.
- Nel caso in cui i contratti conclusi dal committente nell’ambito della rivendita della merce in riserva siano inefficaci o nulli, il committente ci cede anticipatamente tutti i diritti legali che gli spettano in sostituzione dei diritti contrattuali ceduti, in particolare i relativi crediti da arricchimento, nella medesima misura.
- Se e nella misura in cui la registrazione e/o altri adempimenti siano necessari per l’efficacia della riserva di proprietà, il committente deve compiere tutte tali azioni a sue spese e provvedere alle necessarie comunicazioni.
- LockTec si impegna a svincolare la merce in riserva e i corrispondenti beni o crediti qualora il loro valore superi di oltre il 20% il valore dei crediti garantiti.
- I costi della restituzione della merce in riserva sono a carico del committente, ad esempio in caso di cessazione/risoluzione contrattuale con condivisione degli introiti.
- Qualora i debiti del committente siano estinti tramite addebito diretto, tutti i nostri diritti derivanti dalla riserva di proprietà restano in vigore fino all’impossibilità di revoca degli addebiti, salvo che i nostri diritti non sussistano già ex lege.
§ 9 Varie:
- Il luogo di adempimento per le rivendicazioni di garanzia è la sede della LockTec GmbH a D-96369 Hummendorf. Foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è Coburg, Baviera, Germania, laddove consentito dalla legge e se non diversamente stabilito nella conferma d’ordine. Questo non vale se il committente è un’impresa non iscritta al registro delle imprese.
- Qualora alcune disposizioni delle presenti Condizioni Generali siano o diventino inefficaci o inapplicabili, la validità delle restanti disposizioni rimane comunque intatta.
- Il presente contratto e l’intero rapporto giuridico tra le parti sono disciplinati dal diritto della Repubblica Federale Tedesca, con espressa esclusione della Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale (CISG).