CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

 

§ 1 Ambito di applicazione:

  1. Le presenti condizioni di vendita si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o patrimoni speciali di diritto pubblico ai sensi del
  • 310 comma 1 BGB. Condizioni del committente contrastanti o divergenti rispetto alle nostre condizioni di vendita saranno da noi riconosciute solo se ne approveremo espressamente per iscritto la validità.
  1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i contratti, anche futuri, che stipuliamo con il committente, purché si tratti di operazioni giuridiche di natura affine.
  2. Gli accordi individuali presi di volta in volta con l’acquirente (inclusi accordi accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono in ogni caso sulle presenti condizioni di vendita. Per il contenuto di tali accordi valgono, salvo prova contraria, un contratto scritto o la nostra conferma scritta.
  3. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e miglioramenti ai nostri articoli, qualora questi – tenuto conto dei nostri interessi – siano ragionevolmente esigibili dal committente.
  4. I diritti derivanti dal contratto per il committente sono trasferibili solo previo nostro consenso scritto.
  5. Il committente è tenuto ad informarci sulle disposizioni di legge, regolamenti amministrativi e altre normative, prescrizioni e standard che, presso il luogo di installazione dell’oggetto contrattuale, riguardino in particolare l’esecuzione della consegna, il montaggio, il funzionamento, la prevenzione di malattie e infortuni, restrizioni valutarie relative all’esportazione o all’importazione e, più in generale, tutte le disposizioni ufficiali che possano ritardare o impedire la consegna stessa; il committente è responsabile delle conseguenze derivanti dalla mancanza delle necessarie autorizzazioni.

 

§ 2 Offerta e conclusione del contratto:

  1. Se un ordine è da considerarsi offerta ai sensi del § 145 BGB, possiamo accettarlo entro due settimane.

 

§ 3 Prezzi e condizioni di pagamento:

  1. Per il calcolo del prezzo fa fede il prezzo valido il giorno della consegna o della prestazione, a cui va aggiunta l’IVA vigente, salvo diverso accordo sui prezzi. I prezzi si intendono franco fabbrica più costi di imballaggio e trasporto, eventuale assicurazione trasporto e montaggio, dazi e spedizione. La validità dell’offerta è quella riportata nell’offerta stessa. I prezzi e le indicazioni menzionati sono vincolanti per al massimo sei mesi, salvo diverso accordo. Se è stata pattuita una consegna senza spese di trasporto, ciò si intende fino alla stazione di destinazione del committente (ricevente), esclusi eventuali costi di facchinaggio. Costi e rischi aggiuntivi per un tipo di spedizione particolare richiesta dal committente (ad es. spedizione espressa, urgente, aerea) sono a suo carico, così come i costi per consegne parziali richieste. Per spedizione con mezzo proprio viene calcolata una quota di spese di trasporto.
  2. Tasse, imposte, bolli, oneri di uscita, entrata e transito, dazi doganali e spese doganali, tariffe amministrative e simili sono a carico del committente.
  3. I prezzi indicati nella conferma d’ordine sono vincolanti se la consegna avviene entro quattro mesi dalla conclusione del contratto. Alla scadenza di tale termine, abbiamo diritto ad aumentare i prezzi se, dopo la conclusione del contratto, cambiano le condizioni, in particolare vi sia un aumento dei prezzi delle materie prime, dei costi del lavoro, degli oneri accessori e/o dei costi di trasporto. Le modifiche dei prezzi sono in tal caso possibili solo nell’ambito e a compensazione dei suddetti aumenti di costi.
  4. La trattenuta di pagamenti da parte del committente è esclusa, salvo che derivino da un altro rapporto contrattuale. Se la contropretesa deriva dallo stesso rapporto contrattuale, la trattenuta di pagamenti è consentita soltanto per crediti incontestati o passati in giudicato.
  5. In caso di ritardo nei pagamenti, abbiamo il diritto di sospendere le consegne e le altre prestazioni di tutti i contratti con il committente fino all’integrale soddisfazione di tutte le nostre richieste nei suoi confronti. Scaduto senza esito il termine di pagamento fissato, LockTec è autorizzata a recedere da tutti i contratti non ancora eseguiti. L’eventuale richiesta di ulteriori danni da ritardo resta riservata.
  6. Gli importi dovuti e in ritardo saranno maggiorati, salva la richiesta di ulteriori danni, di un interesse pari al tasso base della Deutsche Bundesbank più 9 punti percentuali.
  7. I pagamenti ricevuti che non fanno riferimento ad una specifica fattura verranno sempre imputati al debito più vecchio.
  8. Gli importi delle fatture devono essere pagati entro 30 giorni dalla data fattura, senza sconto e salvo diverso accordo, in EURO, salvo diverse condizioni concordate. Ai fini del rispetto della scadenza fa fede la data di ricevimento dell’importo nella nostra disponibilità definitiva. Il mancato rispetto della scadenza di pagamento nonché un pagamento incompleto pongono il committente in stato di mora anche senza sollecito.

 

§ 4 Proprietà intellettuale e diritti di proprietà industriale:

  1. Per quanto riguarda i documenti relativi all’offerta, come disegni tecnici, illustrazioni, prospetti e simili, anche in forma elettronica, da noi realizzati o sviluppati, ci riserviamo la proprietà e il diritto d’autore. Non possono essere resi accessibili a terzi senza nostro esplicito consenso scritto. Inoltre, devono esserci restituiti su nostra richiesta.

 

I codici sorgente software e i dati di progettazione non fanno parte dell’offerta e non vengono forniti.

 

§ 5 Trasferimento del rischio – Responsabilità per vizi – Reclami per danni:

  1. La spedizione avviene sempre a rischio e, se non diversamente concordato, a carico del committente. Con la consegna della merce al vettore, e comunque al più tardi con l’uscita dalla nostra sede, il rischio della perdita accidentale o del deterioramento accidentale della merce passa in ogni caso al committente. In caso di trasporto tramite i nostri veicoli e collaboratori, il rischio passa al committente al termine del carico. In caso di ritardo nella consegna non imputabile a noi, il rischio passa al committente dal momento della comunicazione della disponibilità alla spedizione.
  2. I diritti di garanzia del committente presuppongono che egli abbia adempiuto correttamente agli obblighi di controllo e contestazione dei difetti ex § 377 HGB
  3. Il committente è tenuto a verificare immediatamente dopo la consegna le proprietà rilevanti della merce per l’utilizzo previsto, per vizi evidenti, e a comunicarci tempestivamente, in forma scritta e comunque entro otto giorni, eventuali vizi evidenti e/o riscontrati. Farà fede la data di consegna o di avvenuto montaggio da parte di LockTec.
  4. Le rivendicazioni per vizi non evidenti si prescrivono in 12 mesi dall’avvenuta consegna della merce fornita; prima di un eventuale reso è necessaria la nostra autorizzazione.
  5. Se, nonostante la massima attenzione, la merce fornita presenta un vizio preesistente al passaggio del rischio, la ripareremo o sostituiremo a nostra discrezione, fatto salvo il rispetto del termine di denuncia del vizio. Deve essere sempre concessa la possibilità di esecuzione entro termine congruo, pena la decadenza dalla garanzia.
  6. Se la riparazione risulta infruttuosa, il committente può – fatto salvo il diritto a risarcimento danni – recedere dal contratto o ottenere la riduzione del prezzo.
  7. LockTec non risponde dei danni e dei vizi derivanti in particolare da:

    – utilizzo improprio o non conforme
    – montaggio o messa in funzione errata eseguita dal committente o da terzi incaricati
    – normale usura
    – uso di ricambi e materiali di consumo non originali LockTec
    – trattamento errato o negligente
    – mezzi o detergenti inappropriati
    – lavori edili inadeguati, terreno inadatto
    – influssi chimici, elettrochimici o elettrici non imputabili a LockTec

  8. Non sussistono diritti per vizi in caso di scostamenti irrilevanti dalle caratteristiche pattuite (ad es. lievi scostamenti dimensionali, di peso, spessore, colore, anodizzazione o costruzione), di impatto trascurabile sull’utilizzo, di normale usura, di danni derivanti da trattamento errato o negligente, uso eccessivo, mezzi inadeguati, lavori edili difettosi, terreno inadatto o influssi esterni imprevedibili non previsti dal contratto. Se il committente o terzi effettuano riparazioni o modifiche inadeguate, non saranno riconosciuti reclami per vizi né per questi né per le relative conseguenze. LockTec non riconosce spese per lavori da parte di terzi.
  9. I diritti del committente al rimborso delle spese necessarie per l’adempimento (in particolare trasporto, tragitto, costi di manodopera e materiali) sono esclusi se tali spese risultano aumentate in seguito al trasporto successivo della merce in un luogo diverso dalla sede del committente, salvo che tale trasporto sia conforme all’uso previsto.
  10. Il committente non può rifiutare la consegna a causa di vizi presenti

 

§ 6 Altra responsabilità:

  1. Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti CGV e dalle seguenti disposizioni, rispondiamo per la violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali secondo le norme di legge.
  2. Siamo responsabili del risarcimento danni – a prescindere dal motivo giuridico – secondo principi di responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di lieve negligenza rispondiamo, salvi i limiti di legge (ad es. diligenza in affari propri, violazione irrilevante), solo:
    a) per danni da lesioni a vita, corpo o salute,
    b) per danni che derivano dalla violazione di un obbligo essenziale del contratto (obbligo il cui adempimento consente la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner può regolarmente fare affidamento); in tal caso la nostra responsabilità è comunque limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico.
    c) Le limitazioni di responsabilità del comma 2 si applicano anche a violazioni commesse da o a vantaggio di persone la cui colpa ci è imputabile per legge. Non si applicano se abbiamo occultato dolosamente un vizio, prestato garanzia sulle caratteristiche della merce o per i diritti dell’acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

 

§ 7 Tempi e termini di consegna:

  1. Salvo diverso accordo espresso nella conferma d’ordine, le date di consegna indicate sono indicative e LockTec si impegna a rispettarle ma senza garantirne il rispetto.
  2. Il termine di consegna decorre dal ricevimento del disegno di approvazione e della conferma d’ordine firmata, nonché del pagamento dell’acconto. Per il rispetto del termine di consegna è necessaria la completa definizione di tutti i dettagli tecnici, inclusa la trasmissione di tutti i documenti richiesti dal cliente e dell’acconto concordato dovuto alla firma.
  3. Se il committente ritarda nell’accettazione o viola colpevolmente altri obblighi di collaborazione, siamo autorizzati a chiedere il risarcimento del danno subito, incluso ogni maggior costo. Restano salvi ogni altro diritto. In presenza di tali presupposti, il rischio della perdita o del deterioramento accidentale della cosa acquistata passa al committente nel momento in cui questi è in mora di accettazione o debitore.
  4. Il termine di consegna concordato si proroga, fatto salvo ogni nostro diritto per ritardo, almeno del periodo occorrente al committente per adempiere ai propri obblighi contrattuali. In seguito il termine dipenderà dalle capacità di LockTec disponibili.
  5. In caso di mancato rispetto di un termine di consegna per iscritto da parte di LockTec, il committente può fissare per iscritto un periodo supplementare congruo. Decorso inutilmente tale termine, il committente ha i diritti di legge e può recedere dal contratto. Su nostra richiesta, il committente deve dichiarare entro termine ragionevole se intende comunque pretendere l’esecuzione del contratto oppure rifiutarla per il ritardo.
  6. Un ritardo di consegna dovuto a circostanze o eventi non imputabili a LockTec (ad es. guasti ai trasporti o alla produzione, carenza di materie prime o energia, scioperi o blocchi lavorativi e cause di forza maggiore), anche presso fornitori o subfornitori, libera LockTec dagli obblighi di consegna per tutta la durata dell’impedimento e di un tempo di avvio ragionevole, se tali circostanze influiscono sull’esecuzione o consegna dell’oggetto. Se la prestazione diventa impossibile per tali ragioni, LockTec può recedere in tutto o in parte dal contratto.
  7. Se il ritardo nella spedizione dipende da richiesta del cliente o da motivi a lui imputabili, a partire da un mese dopo la comunicazione della disponibilità alla spedizione, verranno addebitate le spese di magazzino presso la nostra sede pari ad almeno lo 0,5% dell’importo della fattura per ogni mese o frazione di mese. Restano riservati diritti a maggiori risarcimenti. LockTec si riserva inoltre il diritto di recedere dal contratto e/o richiedere il risarcimento dei danni. Le condizioni di pagamento contrattuali e la conseguente obbligazione rimangono invariate.
  8. Se il committente rifiuta la consegna anche dopo una diligente proroga, abbiamo diritto, fatto salvo ogni altro diritto, a richiedere un risarcimento forfettario del 100% del prezzo della sola fornitura hardware. Resta salvo il diritto del committente di provare un danno minore o l’assenza di danno per LockTec. Resta ferme il nostro diritto di pretendere un indennizzo superiore comprovato.

 

§ 8 Riserva di proprietà:

  1. Ci riserviamo la proprietà della merce fornita, nonché dei beni derivanti dalla sua lavorazione e trasformazione, fino al completo soddisfacimento di tutte le nostre attuali e future pretese derivanti dal rapporto commerciale con il committente, anche condizionate/modalità e con termine, a prescindere dalla causa giuridica. Tra i crediti garantiti rientra in particolare la richiesta del prezzo di acquisto. Sono comprese anche le spese derivanti dalla conclusione e dall’esecuzione del contratto, dalla tutela della cosa e dalla tutela dei diritti riservati sulla merce: costi di accettazione, spedizione, imballaggio, interessi di mora e di scadenza, costi di custodia, assicurazione, nonché quelli sostenuti per la tutela giudiziale o stragiudiziale dei nostri diritti. In caso di operazione con imprenditore siamo autorizzati, in caso di ritardo del committente nei pagamenti, a far valere i diritti di riserva senza dover recedere dal contratto.
  2. Il committente è tenuto, finché la proprietà non sia a lui trasferita, a trattare con cura la cosa acquistata e a custodirla adeguatamente. Finché la proprietà non è trasferita, dovrà darci immediata comunicazione scritta in caso di pignoramento o altri interventi di terzi sul bene fornito. Qualora il terzo non fosse in grado di rimborsarci le spese legali e stragiudiziali ai sensi del § 771 ZPO, il committente risponde del danno subito.
  3. Se il committente non adempie ai propri obblighi contrattuali nei nostri confronti, siamo altresì autorizzati a richiedere la restituzione dei beni soggetti a riserva. In tal caso, il committente non ha diritto al possesso dei beni. Tutte le spese, incluse quelle di una eventuale nuova consegna, sono a carico del committente. In tale caso, il committente è tenuto a risarcire ogni diminuzione di valore – anche non imputabile. Resta fermo il diritto alla richiesta di ulteriori risarcimenti. LockTec può verificare in qualsiasi momento la condizione e la presenza dei beni soggetti a riserva e a tale scopo farsi aprire i locali di deposito del committente da personale incaricato. In caso di rivendita dei beni soggetti a riserva di proprietà prolungata, LockTec deve potere procedere a un controllo contabile. La rivendita dei beni soggetti a riserva è vietata senza autorizzazione scritta di LockTec.
  4. Se i beni soggetti a riserva sono venduti dal committente insieme a propri beni o a quelli di terzi (ad es. software) non trattati, il committente cede a noi i crediti derivanti dalla rivendita per un importo pari al valore dei beni soggetti a riserva. Se la quota del prezzo attribuibile alla nostra riserva di proprietà è superiore al valore dei beni soggetti a riserva, a LockTec spetta anche l’eccedenza.
  5. Nel caso di lavorazione dei beni soggetti a riserva di proprietà, siamo considerati produttori e acquisiamo la proprietà della nuova cosa prodotta, senza che al committente sorgano diritti dal passaggio di proprietà. Se la lavorazione avviene insieme ad altri materiali, acquisiamo la comproprietà della cosa risultante in proporzione al valore lordo dei beni soggetti a riserva rispetto agli altri materiali.
  6. Nel caso in cui i contratti conclusi dal committente per la rivendita dei beni soggetti a riserva siano nulli o inefficaci, il committente ci cede sin da ora i diritti legali sostitutivi, in particolare i crediti d’indebito arricchimento, nella stessa misura.
  7. Qualora la validità della riserva di proprietà sia soggetta a registrazione e/o adempimenti particolari, il committente dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese a tutte le formalità e comunicazioni necessarie.
  8. LockTec si impegna a svincolare i beni soggetti a riserva o i rispettivi crediti nella misura in cui il loro valore ecceda di oltre il 20% i crediti garantiti.
  9. I costi di restituzione dei beni soggetti a riserva sono a carico del committente – ad es. in caso di risoluzione del contratto o alla cessazione del rapporto nel caso di ripartizione degli incassi.
  10. Qualora i debiti derivanti dal rapporto siano saldati con addebito diretto, i nostri diritti di riserva permangono finché la revoca degli addebiti non sia più possibile, salvo che i diritti si mantengano già in base alle disposizioni precedenti.

 

§ 9 Varie:

  1. Il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti da questo contratto è la sede della LockTec GmbH a D-96369 Hummendorf, salvo diversa indicazione nella conferma d’ordine. Questo non si applica se il committente non è un’impresa iscritta nel registro delle imprese.
  2. Il presente contratto e tutti i rapporti giuridici tra le parti sono soggetti al diritto tedesco con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG).